Regolamento per il riconoscimento delle agevolazioni per i tributi locali in favore delle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi compiuti ai loro danni
Testo coordinato
Approvato con atto della Giunta Municipale n.16 del 29.01.2008
Approvato con atto del Consiglio Comunale n.20 del 27.02.2008
ART. 1
Gli esercenti un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o liberi professionisti che subiscono un danno a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente l’attività esercitata in conseguenza di azioni commessi allo scopo di costringerli, anche tramite propri rappresentanti o collaboratori, ad aderire a richieste estorsive o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, usufruiscono delle seguenti agevolazioni:
a) contributo annuo pari all’imposta comunale sugli immobili ( ICI) dovuta dalla vittima, alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani ( TARSU ), al canone per l’occupazione di suolo pubblico ( COSAP ), all’imposta comunale sulla pubblicità (ICP), ai canoni idrici per un periodo di dieci anni e ai canoni per fitto box mercato, se dovuti e per gli importi annualmente iscritti a ruolo o nelle liste di carico dell’ente e per un periodo di cinque anni;
b) piano di rientro concordato con rateizzazione sino ad un massimo di cinque anni per i tributi pregressi.
ART. 2
1. Il contributo è concesso a condizione che:
a) la vittima abbia fornito all’autorità giudiziaria, tramite notizia di reato, denuncia o querela, elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive.
b) la vittima, al tempo dell’evento e successivamente, non risulti sottoposta a misura di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione, ai sensi delle Leggi 27 dicembre 1956, n.1423 e 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, né risulti destinataria di provvedimenti che dispongono divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-quater, secondo comma, della medesima Legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione.
2.Il verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma verrà certificato dal prefetto o dall’autorità giudiziaria competente su richiesta dell’ente o tramite acquisizione di sentenza penale.
3. Nel caso che successivamente alla concessione dei benefici di cui al precedente art. 1 successivi
provvedimenti dell’autorità giudiziaria e/o degli organi di polizia accertino un diverso comportamento della vittima rispetto a quanto previsto al punto a) del precedente art. 2, l’amministrazione, accertata la decadenza del regime di favore, procederà al recupero delle somme dovute.
ART. 3
1. Alla notizia di reato o querela o denuncia o altro mezzo giudiziario con il quale la vittima fornisce all’autorità giudiziaria informazioni scritte o orali su reati inerenti il racket o l’usura commessi da persone note o ignote è concessa, su richiesta, la sospensione immediata di tutti i tributi locali iscritti a ruolo e dovuti dalla stessa sino alla certificazione di cui al precedente comma 2 dell’art. 2.
ART. 4
1.La corresponsione dei contributi avverrà dietro presentazione di apposita domanda da parte del soggetto interessato entro 90 giorni dall’avviso di conclusione dell’indagine o dal decreto di archiviazione.
2.La domanda, redatta sul modello appositamente predisposto, deve contenere sotto forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000, le generalità, l’indirizzo, l’eventuale descrizione dell’attività, il codice fiscale del richiedente e deve allegare copia degli ultimi versamenti effettuati ai fini dei tributi locali e riferiti all’anno di imposta precedente.
3.L’ufficio tributi riceve la domanda e ne effettua l’istruttoria. il dirigente del settore tributi assume la responsabilità del procedimento.
4.In sede di istruttoria vengono valutate le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione nonché i presupposti rilevanti per l’erogazione dei contributi. ove necessario l’ufficio provvede alla richiesta di elementi informativi ed eventualmente documentazione integrativa.
5.Terminata l’istruttoria il dirigente del settore tributi provvede a formalizzare alla giunta municipale proposta di provvedimento per la concessione o il diniego dei contributi entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
6.Le domande verranno esitate in ordine cronologico di presentazione.
7.In caso di diniego dei contributi questo deve essere comunicato con motivazione. avverso il diniego è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale.
8.L’ufficio tributi dà comunicazione scritta al soggetto interessato dell’avvenuta adozione dell’atto di assegnazione del contributo.
ART. 5
1.Al soggetto vittima della azioni di cui all’art. 1 che non abbia informato le autorità giudiziarie o è accusato del reato di favoreggiamento senza aver fornito utile collaborazione, l’amministrazione comunale, nel caso di autorizzazioni, concessioni o altro provvedimento di sua esclusiva competenza, necessario per lo svolgimento di attività economiche in strutture pubbliche o per lo svolgimento di servizi pubblici, applica la revoca delle medesime autorizzazioni o concessioni per operare nelle predette strutture pubbliche.
2.La stessa revoca di cui al precedente comma è comminato agli autori delle azioni di cui al citato art. 1.
3.La predetta misura viene applicata a seguito di accertamento dei fatti con sentenza non soggetta ad impugnazione.
ART. 6
1.Ai fini dell’applicazione delle misure di cui al precedente art. 5, per i reati consumati precedentemente all’entrata in vigore del presente regolamento si terrà conto della collaborazione prestata successivamente all’entrata in vigore del presente atto