Sentenza del Tribunale di Ragusa accoglie la nostra eccezione e statuisce che le controversie tra comuni soci dell’Ato vanno devolute al collegio arbitrale. Il nostro studio ha rappresentato il comune di Chiaramonte Gulfi in una causa intentata dal Comune di Acate contro lo stesso ed altri enti locali per la condanna al pagamento di ingenti somme di denaro, presuntivamente dovute a titolo di perequazione per i maggiori oneri di conferimento in discarica a seguito di conteggi e liquidazione effettuata dall’Ato di RG in liquidazione.Tutti i Comuni convenuti hanno formulato varie eccezioni preliminari di difetto di giurisdizione, di competenza, di legittimazione ed in ogni caso di infondatezza nel merito della domanda. Il Tribunale di Ragusa in composizione monocratica, applicando il principio della ragione più liquida, ha risolto la vertenza accogliendo l’eccezione preliminare “proposta in particolare dal comune di Chiaramonte” di incompetenza del giudice adito, essendo previsto dall’articolo 31 dello statuto Ato che simili controversie siano risolte dagli arbitri. Per tale ragione ha respinto la domanda del Comune di Acate, condannandolo a rifondere le spese legali in favore di tutti gli enti convenuti. Il precedente giudiziario appare utile al fine di meglio inquadrare le procedure da applicare per dirimere le molteplici potenziali controversie derivanti dalla gestione Ato tra i soci.