Con sentenza 52/18 del Tribunale di Ragusa abbiamo ottenuto l’annullamento, per l’importo di euro 150.000,00, nei confronti del Ministero dell’Interno, difeso dall’Avvocatura dello Stato, della Consap e di Riscossione Sicilia.
La sentenza ha ribadito alcuni principi di estrema utilità a tutela dei contribuenti e contro le illegittimità perpetrate dalla pubblica amministrazione in tema di riscossione:
- Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice tributario.
- Ha altresì statuito che laddove si verta, come nel caso di specie, di entrata extra-tributaria non è applicabile il divieto di opposizione per motivi diversi dall’impignorabilità dei beni stabilito dal dpr 602/73.
- I motivi di opposizione all’esecuzione non soggiacciono ai termini indicati in cartella esattoriale, in quanto mirano a contestare il diritto a procedere ad esecuzione coattiva.
- Il termine di prescrizione della richiesta della PA di restituzione di una prestazione eseguita decorre dal pagamento ritenuto indebito e non da eventuali sentenze che successivamente abbiano accertato la nullità del titolo giustificativo di pagamento.
Con queste motivazioni è stata annullata la relativa cartella per l’importo assai considerevole di 150 mila euro che un nostro assistito si era vista recapitare. Insomma, diciamo che il Ministero e Riscossione Sicilia “ci avevano provato” a sottoporre illegittimamente ad esecuzione un cittadino che, se non ci avesse sottoposto la cartella esattoriale e non si fosse opposto, sarebbe stato ingiustamente vessato da un’enorme ingiustizia statale e sociale e, dato l’importo ingente, avrebbe subito, certamente, anche un pignoramento immobiliare. Maldestro tentativo sventato. Ma ci chiediamo: può un cittadino doversi sempre guardare le spalle proprio da quelle istituzioni che invece dovrebbero tutelarlo?